Patto di non concorrenza: durata del contratto e congruità del corrispettivo

In materia di  patto di non concorrenza, “la durata del rapporto di lavoro deve reputarsi elemento non decisivo ai fini della determinazione o determinabilità dell’oggetto del contratto, essendo esso attinente piuttosto alla congruità del compenso; ed esse configurano cause distinte di nullità che operano su piani diversi: l’una sotto l’aspetto della determinatezza o determinabilità dell’oggetto e l’altra sotto il profilo dell’ammontare del corrispettivo simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato”.

Lo afferma la Corte di Cassazione 8 gennaio 2026, n. 436 (conf. Cass. n. 13050/2025, 5540/2021, in q. sito con nota di F. DURVAL e n. 11908/2020). Nella fattispecie, la Corte d’Appello ha escluso qualsiasi profilo di indeterminabilità o indeterminatezza della somma pattuita tra le parti in quanto la stessa era specificamente individuabile su base annua, con riferimento alla concreta durata del rapporto e, in quanto tale, di per sé pienamente determinabile, essendo la valutazione operabile esclusivamente sotto il profilo della non manifesta iniquità e sproporzionatezza del corrispettivo.

Ciò posto, la Corte territoriale “ha ritenuto che il compenso pattuito non potesse ritenersi simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto, tanto più alla luce della durata complessiva del rapporto intercorso tra le parti tale da aver determinato il diritto del lavoratore alla percezione dell’importo complessivo, certamente non irrisorio, di Euro 26.000”.

CORTE DI CASSAZIONE ordinanza8 gennaio 2026, n. 43

Fatti di causa

1.- La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza in atti, statuendo sull’appello incidentale e in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, ha condannato l’appellante Ne.Al. al pagamento nei confronti della società In. Srl della somma di Euro 78.000 anziché di Euro 26.000 liquidata in primo grado, ha dichiarato assorbito l’appello principale e condannato Ne.Al. alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

2.- A fondamento della sentenza la Corte d’Appello ha sostenuto che il patto di non concorrenza non potesse essere ritenuto nullo.

Il primo giudice invece, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal lavoratore, aveva accertato la nullità ex art. 1418, comma 2 c.c. del patto di non concorrenza stipulato tra le parti per la mancanza del requisito della determinabilità del corrispettivo quantificato nell’importo annuo di 5200 Euro corrisposto in 13 mensilità per l’intera durata del rapporto di lavoro, per essere la sua quantificazione legata ad un elemento indeterminabile, quale la durata del rapporto di lavoro e quindi senza la previsione di una somma minima garantita al lavoratore e senza la possibilità di determinare l’importo complessivo dell’indennità al momento della stipulazione del patto.

La Corte d’Appello al contrario ha sostenuto che il riferimento, per quanto riguarda l’entità del compenso, alla durata del rapporto di lavoro, così come avvenuto nel caso di specie, doveva reputarsi elemento non decisivo ai fini della determinazione dell’oggetto del contratto, essendo piuttosto attinente alla congruità del compenso; ed esse configurano cause distinte di nullità che operano su piani diversi: l’una sotto l’aspetto della determinatezza o determinabilità dell’oggetto e l’altra sotto il profilo dell’ammontare del corrispettivo simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, richiamando sul punto la pronuncia di questa Corte n. 5540 del 2021.

3.- Nel presente caso, secondo i giudici di appello, doveva escludersi qualsiasi profilo di indeterminabilità o indeterminatezza del corrispettivo pattuito tra le parti in quanto specificamente individuabile su base annua, con riferimento alla concreta durata del rapporto (5200 annui da erogarsi in 13 mensilità) e, in quanto tale, di per sé pienamente determinabile, essendo la validità di tale clausola suscettibile di valutazione esclusivamente sotto il profilo della non manifesta iniquità e sproporzionatezza del corrispettivo.

4.- Ciò posto, la Corte ha ritenuto che il compenso pattuito non potesse ritenersi simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto, tanto più alla luce della durata complessiva del rapporto intercorso tra le parti tale da aver determinato il diritto del lavoratore alla percezione dell’importo complessivo, certamente non irrisorio, di Euro 26.000.

5.- Inoltre, doveva escludersi che l’oggetto della pattuizione, in quanto limitata ad un singolo settore merceologico, potesse reputarsi tale da comprimere eccessivamente la professionalità del lavoratore.

6.- Era pure dimostrato lo svolgimento di attività concorrenziale preclusa dal patto di non concorrenza. Ed infine non potevano ritenersi sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda avanzata in via subordinata dell’appellante, di riduzione equitativa ex art. 1384 c.c. della penale prevista contrattualmente, risultando quest’ultima, rapportata all’entità degli apporti concretamente corrisposti al lavoratore (pari, così come evidenziato al triplo), non manifestamente eccessiva rispetto all’interesse che il creditore aveva all’adempimento da parte del lavoratore degli obblighi di non concorrenza pattuiti, tanto più alla luce dell’espletamento da parte di quest’ultimo di attività concorrenziale in favore di una delle società espressamente precluse dal suddetto patto di non concorrenza.

7.- Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ne.Al. con quattro motivi di ricorso ai quali ha resistito con controricorso In. Srl. Il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni dalla decisione.

Ragioni della decisione

1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2125 c.c. e 1346 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. perché la Corte aveva erroneamente ritenuto soddisfatto il requisito della determinatezza-determinabilità del compenso pattuito per il patto di non concorrenza. Ciò sulla scorta del fatto che la somma erogata in costanza di rapporto fosse di per sé sufficiente a ritenere soddisfatti i requisiti di cui all’art. 1346 c.c.

Tuttavia l’errore è consistito nel non valutare l’assenza di un parametro fondamentale e presupposto necessario per la determinabilità della somma ovverosia la durata del rapporto e ciò indipendentemente dal giudizio di congruità o meno del corrispettivo rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore.

1.1.- Il motivo è infondato perché la durata del rapporto non incide sulla determinatezza-determinabilità della somma, ma sulla sua congruità. Come questa Corte ha già affermato (Cass. nn. 11908/2020, 5540/21, 13050/25), e come ricordato dalla Corte di merito la durata del rapporto di lavoro deve reputarsi elemento non decisivo ai fini della determinazione o determinabilità dell’oggetto del contratto, essendo esso attinente piuttosto alla congruità del compenso; ed esse configurano cause distinte di nullità che operano su piani diversi: l’una sotto l’aspetto della determinatezza o determinabilità dell’oggetto e l’altra sotto il profilo dell’ammontare del corrispettivo simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, richiamando sul punto la pronuncia di questa Corte n. 5540 del 2021.

Nel presente caso, secondo i giudici di appello, doveva escludersi qualsiasi profilo di indeterminabilità o indeterminatezza del corrispettivo pattuito tra le parti in quanto specificamente individuabile su base annua, con riferimento alla concreta durata del rapporto (5200 annui da erogarsi in 13 mensilità) e, in quanto tale, di per sé pienamente determinabile, essendo la validità di tale clausola suscettibile di valutazione esclusivamente sotto il profilo della non manifesta iniquità e sproporzionatezza del corrispettivo.

2.- Con il secondo motivo, si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto discussione tra le parti in relazione all’articolo 360 n. 5 c.p.c., nonché violazione degli articoli 115 c.p.c., 2125 c.c., 1418 c.c., e 1346 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., perché la Corte ha erroneamente interpretato il patto di non concorrenza, laddove ha ritenuto congruo e proporzionato il compenso pattuito per il patto di non concorrenza sia in relazione alla sua durata complessiva che alla sua ampiezza ed estensione territoriale. La Corte ha omesso ogni valutazione circa l’estensione territoriale del patto e la perdita reddituale richiesta al lavoratore, e ciò con riguardo alla determinazione del corrispettivo indicato nel patto di non concorrenza. Analogamente, i giudici d’appello avevano erroneamente interpretato l’art. 2125 c.c., laddove si prevede che debba essere considerata, nella determinazione del corrispettivo, anche la durata dell’impegno alla non concorrenza, valutazione che non appare nella sentenza impugnata.

2.1. Il motivo è infondato e sostanzialmente di merito, perché tende a sovrapporsi alla motivazione ampia e logica effettuata dai giudici dell’appello in proposito ed intende effettuare un nuovo bilanciamento degli interessi operato dalla Corte territoriale accertando la validità e la congruità del patto ed il rispetto dei limiti dettati dalla legge.

3.- Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto discussione tra le parti in relazione all’articolo 360, n. 5 c.p.c., nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. per l’erroneo rilievo attribuito, ai fini della valutazione circa la violazione del patto di non concorrenza, ad una delle tre testimonianze rese nel processo. La Corte inoltre ha ritenuto illegittimo il comportamento post contrattuale del ricorrente senza considerare minimamente le dichiarazioni rese dai testi De. e Mi. di segno completamente opposto alla poca credibile e contraddittoria versione offerta dal teste Sa.

3.1. Il motivo è inammissibile perché, sotto l’apparente deduzione di error in procedendo o in iudicando, denuncia vizi relativi all’accertamento dei fatti, alla valutazione delle prove ed alla individuazione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione che la Corte ha effettuato motivatamente valutando le emergenze probatorie prodotte dalle parti, sottoponendole al proprio prudente e discrezionale vaglio critico. Questa Corte di legittimità non potrebbe mai sostituirsi al giudice di appello ed attribuire maggiore rilevanza all’una o all’altra testimonianza e quindi ripetere le valutazioni delle circostanze di fatto, o riesaminare il materiale probatorio o il contenuto degli atti già valutati in maniera motivata dalla Corte d’Appello. Deve ancora ribadirsi, in consonanza con l’orientamento di questa Corte (v. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), che la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità qualora il giudice, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale. In modo parallelo, la violazione dell’art. 116 c.p.c. presuppone che il giudice abbia valutato una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale. Nessuna di queste situazioni è rappresentata nei motivi di ricorso in esame, ove è unicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, censura consentita solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nel caso di specie precluso e non integrato nei requisiti richiesti dal nuovo testo.

4.- Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’articolo 1384 c.c. in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c. poiché la Corte si è limitata a sostenere, del tutto tautologicamente, la congruità della penale pattuita contrattualmente, ritenendo apprezzabile l’interesse del creditore all’adempimento dell’accordo di non concorrenza. Tuttavia ha completamente omesso ogni valutazione circa l’impianto probatorio offerto da controparte sui disagi e gli eventuali danni subiti -anzi assenti- che avrebbero giustificato l’importo della penale di entità pari a tre volte l’importo percepito a titolo di corrispettivo. La Corte ha quindi erroneamente interpretato l’articolo 1384 c.c.

4.1. Il motivo è infondato. La motivazione della sentenza esiste, per quanto stringata, ed è pure logica e specifica: la Corte ha invero affermato che la penale non è manifestamente eccessiva rispetto all’interesse che il creditore aveva l’adempimento da parte del lavoratore dell’obbligo di non concorrenza, tanto più alla luce dell’espletamento da parte di quest’ultimo di attività di concorrenza in favore di una delle società espressamente precluse dal patto di non concorrenza. Va pure considerato, sotto il profilo trattato, che il vizio di motivazione può essere censurato in Cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 cpc solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, tutte, non ravvisabili nel ragionamento logico-giuridico della impugnata pronuncia.

5.- Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso in oggetto deve essere quindi complessivamente rigettato.

6.- Le spese di lite da liquidarsi in favore del controricorrente seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

7.- Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R.115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

Nota a Cass. (ord.) 8 gennaio 2026, n. 436