Dimissioni di fatto e Collegato lavoro

L’assenza ingiustificata della lavoratrice protrattasi oltre i termini massimi previsti dal CCNL di categoria non deve essere presa in considerazione in relazione alla nuova disciplina delle c.d. dimissioni di fatto di cui all’art. 19, co. 1, L. n. 203/2024 (c.d. Collegato lavoro), entrata in vigore il 12 gennaio 2025.

L’interpretazione restrittiva adottata dal Tribunale di Trento (5 giugno 2025, n. 87, R.G. n. 116/2) si fonda sul principio generale per cui le norme che introducono nuove fattispecie decadenziali o risolutive non producono effetti retroattivi a tutela della certezza dei rapporti e della prevedibilità delle conseguenze giuridiche. In altre parole, soltanto le assenze ingiustificate maturate successivamente al 12 gennaio 2025 possono essere rilevanti ai fini della configurazione delle dimissioni “di fatto” secondo la nuova disciplina, escludendo ogni computo di giornate precedenti. Questo orientamento evita che la condotta del lavoratore, priva di rilievo giuridico sotto la vecchia disciplina, venga improvvisamente valorizzata in modo pregiudizievole alla luce di una disposizione successiva, garantendo così il rispetto dei principi di irretroattività e di tutela dell’affidamento.

Secondo l’interpretazione datoriale, rigettata dal Tribunale di Trento, l’assenza della lavoratrice protrattasi oltre il giorno 12.01.2025 (data di entrata in vigore del c.d. Collegato lavoro) doveva essere presa in considerazione in relazione alla nuova disciplina delle c.d. dimissioni di fatto di cui alla L. n. 203/2024 e costituiva comportamento concludente della volontà di rassegnare le dimissioni.

Al riguardo, i giudici, prendendo in esame, in via esemplificativa, l’istituto della decadenza, chiariscono che, in tal caso, se lo ius superveniens avesse un tale effetto retroattivo, relativamente all’applicazione della decadenza sostanziale “nei confronti dei licenziamenti individuali intimati prima dell’entrata in vigore della norma che ha introdotto quella decadenza, la condotta inerte, tenuta dal lavoratore licenziato in epoca in cui non decorreva alcun termine di decadenza e, quindi, era in proposito priva di rilievo giuridico, sarebbe computabile ai fini della maturazione del termine di decadenza”. Tale tesi, come noto, non è stata accolta dalla Cassazione (Cass. n. 5243/2021; Cass. n. 23893/2018) secondo cui il termine di decadenza non decorre in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma che l’ha previsto.

Il Tribunale conclude perciò che “al momento della comunicazione al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, mediante pec del 13 gennaio 2025, alle ore 17:45 (doc. 7 fasc. conv.), non si era perfezionata la fattispecie ex art. 19 L. 203/2024, essendosi realizzato un solo giorno di assenza non giustificata che fosse utile a quel fine”.

Una volta accertato il mancato perfezionamento della fattispecie comportante le dimissioni per facta concludentia in via presuntiva, non è configurabile alcuna valida presa d’atto, da parte della datrice, della volontà di dimettersi da parte della lavoratrice. Né la lavoratrice “era legittimata a esercitare un’azione di annullamento delle dimissioni in funzione della ricostituzione del rapporto di lavoro, stante l’insussistenza di quelle dimissioni, atteso che ella non le aveva rassegnate, né nelle modalità telematiche prescritte a pena di inefficacia dall’art. 26, co. 1, D.Lgs. n. 151/2015, né per facta concludentia quale effetto del perfezionamento della fattispecie ex art. 19 L. 203/2024 che, come detto, qui non si è perfezionata”.

In difetto delle dimissioni da parte della lavoratrice, rimane soltanto il fatto della cessazione del rapporto avvenuta per volontà della società datrice, vale a dire l’estromissione della prestatrice dal suo posto di lavoro, quale emerge dal rifiuto di accettare le prestazioni offerte da quest’ultima.

Inoltre, non rinvenendosi alcuna dichiarazione della società datrice volta a esprimere la propria volontà di far cessare il rapporto di lavoro, la vicenda in esame è sussumibile in una fattispecie di licenziamento orale. Tale licenziamento comporta la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro (ex art. 2, D.Lgs. n. 23/2015), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione e ad un’indennità risarcitoria commisurata a cinque mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Nota a Trib. Trento 5 giugno 2025, n. 87, R.G. n.116/25