La retribuzione dei soci lavoratori di una cooperativa di trasporti deve essere calcolata applicando il CCNL logistica e non il CCNL multiservizi.
È quanto stabilito dalla Corte di Appello di Milano 12 gennaio 2026, R.G. n. 635/25 che ha confermato la pronuncia del Giudice di primo grado in relazione al ricorso proposto da una lavoratrice, socia di una cooperativa attiva nel settore della logistica, per ottenere il riconoscimento del diritto a vedersi attribuito un trattamento economico non inferiore ai minimi previsti dal CCNL logistica in luogo del CCNL multiservizi, applicato dalla società datrice di lavoro.
Sul punto, i Giudici di merito, richiamando un orientamento consolidato dalla giurisprudenza (Cass. 4951/2019; Cass. n. 4621/2020, Cass. n. 17698/2022, Cass. 35796/2022, annotata in q. sito da V. DI BELLO), hanno precisato che:
- nel caso di specie, assumono rilievo decisivo le attività effettivamente espletate sia dalla società sia dai lavoratori: tale principio si pone in linea con l’impostazione sostanzialistica che permea il diritto del lavoro, volta a privilegiare la realtà fattuale rispetto agli schemi negoziali formalmente adottati dalle parti. In tale prospettiva, rilevano in particolare le prestazioni dedotte nel contratto di appalto stipulato con la società aventi ad oggetto operazioni di carico e scarico, trasporto e montaggio di arredi;
- le indennità di trasferta e di maneggio denaro rientrano nella responsabilità solidale del committente ai sensi dell’art. 29, D.Lgs. n. 276/2003. Si ribadisce un’interpretazione estensiva della nozione di trattamento retributivo, comprensiva non solo della retribuzione in senso stretto, ma anche di tutte le voci che, pur avendo natura accessoria, risultano collegate alla prestazione lavorativa. In tale ottica, le indennità in esame, in quanto funzionali allo svolgimento delle mansioni e stabilmente riconosciute ai lavoratori, devono essere considerate parte integrante del complessivo trattamento economico;
- sotto il profilo applicativo, i lavoratori impiegati negli appalti possono far valere i propri crediti non solo nei confronti del datore di lavoro formale, ma anche del committente, ampliando così le garanzie di effettività della tutela. E’ necessario un più rigoroso controllo sulla genuinità degli appalti e sulla corretta gestione dei rapporti di lavoro da parte degli appaltatori, al fine di prevenire possibili responsabilità solidali.
Nota a App. Milano 12 gennaio 2026, n. 921 (R.G. n. 635/25)