I criteri della subordinazione

La Corte d’Appello di Potenza ha ritenuto assorbente, per qualificare subordinato un rapporto di lavoro, la natura elementare e ripetitiva della prestazione (facchinaggio) senza svolgere gli accertamenti necessari per verificare la sussistenza dei requisiti derivanti dall’art. 2094 c.c.

Secondo la Cassazione (ord. 4 dicembre 2025, n. 31661), la Corte territoriale ha errato nell’applicazione di questi principi al caso sottoposto al suo esame.

I giudici ribadiscono infatti che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, qualora la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, occorre accertare se si riscontri il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare.

Nel caso in cui tale criterio “non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro” (v. anche, fra tante,  Cass. n. 22846/2022; Cass. n. 23846/2017 e Cass. n. 22289/2014).

Sentenza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 4 dicembre 2025, n. 31661

Rapporto di lavoro subordinato – Contributi previdenziali – Mansioni di facchinaggio – Autonomia patrimoniale – Qualificazione del rapporto di lavoro – Continuità e durata – Modalità di erogazione del compenso – Regolamentazione dell’orario di lavoro – Organizzazione imprenditoriale – Accoglimento

Fatti di causa

1.La Corte d’appello di Potenza ha rigettato il gravame proposto dalla società D.S. s.r.l. nella controversia con I.N.P.S. e S.C.C.I. s.p.a.

  1. La controversia ha per oggetto l’accertamento della non debenza delle somme pretese a titolo di contributi previdenziali afferenti al rapporto di lavoro subordinato tra la società e A.M.C. dopo il 27/11/2015, accertato con verbale ispettivo.
  2. Il Tribunale di Potenza rigettava le domande proposte dalla società.
  3. Per la cassazione della sentenza ricorrono la società D.S. s.r.l. e G.N., con ricorso affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, al quale resiste I.N.P.S. con controricorso. S.C.C.I. s.p.a. è rimasta intimata.
  4. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1.Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 cod. civ., «per avere erroneamente affermato che esisteva un rapporto di lavoro subordinato con A.C. solo perché svolgeva operazioni di facchinaggio».

  1. In rito deve accogliersi l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione proposta da G.N., perché non risulta possedere la qualità di parte soccombente del processo, in considerazione della autonomia patrimoniale perfetta della società di capitali.
  2. Quanto al motivo di ricorso, la corte territoriale ha ritenuto la natura subordinata del rapporto tra la società e A.C. sulla sola base dello svolgimento, da parte dell’A., di mansioni di facchinaggio «successivamente alle sue dimissioni del novembre 2015».
  3. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «qualora la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro (così, tra le tante, Cass. n. 24561 del 2013, sulla scorta di Cass. nn. 9251 del 2010, 8569 del 2004; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. nn. 22289 del 2014 e 23846 del 2017)» (Cass. 21/07/2022 n.22846).
  4. La corte territoriale ha errato nel fare applicazione di questi principi di diritto al caso portato al suo esame, perché ha ritenuto assorbente la natura elementare e ripetitiva della prestazione (facchinaggio) senza però svolgere alcuno degli accertamenti in concreto pur sempre necessari per l’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 2094 cod. civ.
  5. Per questi motivi il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Potenza che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota a Cass. (ord.) 4 dicembre 2025, n. 31661