La retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto è costituita non solo dagli emolumenti che ricorrono ordinariamente in busta paga, quali componenti fissi del salario di ciascun lavoratore, ma anche da quelli che, pur non essendo preventivamente certi, sono erogati con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese e per i quali risulta, in base ad una verifica da eseguire necessariamente ex post, l’avvenuta corresponsione per un tempo significativo tale da escludere il carattere occasionale e di rimborso spese, salvo che la contrattazione collettiva deroghi a tale regola in modo assolutamente chiaro e con univoco significato.
Sicché, l’elencazione nel contratto collettivo di alcune indennità non comporta automaticamente l’esclusione delle altre, in quanto, in mancanza di una deroga negoziale esplicita, è sufficiente, ai fini dell’inclusione nella base di calcolo del TFR, che, nel corso del rapporto di impiego, i compensi siano erogati con frequenza a fronte delle attività lavorative svolte, in modo da escluderne la corresponsione a titolo occasionale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (ord.) 17 novembre 2025, n. 30331 (difforme da App. Roma n. 3397/2023) in relazione ad una fattispecie concernente le domande di alcuni lavoratori, proposte nei confronti dell’ex società datrice di lavoro (Autostrade per l’Italia Spa), finalizzate a vedere incluso nel calcolo del TFR gli importi corrisposti mensilmente a titolo di lavoro supplementare, straordinario, indennità di richiamo in servizio e quella dei turni sfalsati, maggiorazioni per trattamenti eccedenti i limiti e i trattamenti economici di trasferta (con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese) e liquidazione dei permessi ex festività.
All’esito del giudizio di merito, la Corte d’Appello, in riforma della pronuncia del giudice di prime cure, aveva rigettato le istanze dei dipendenti sul presupposto che le disposizioni negoziali (CCNL Autostrade e trafori), nell’individuare gli elementi della retribuzione e quelli aggiuntivi, prevedevano “espressamente quali voci andassero computate ai fini del calcolo del TFR”, di talché, a contrario, le altre (tra cui quelle rivendicate dai lavoratori) dovevano ritenersi escluse, precisando che i dipendenti non avevano neppure adempiuto all’onere di indicare le norme collettive che prevedevano l’incidenza nel computo del TFR degli emolumenti pretesi.
Ciò, “lo si evinceva da tutto il contesto delle norme di riferimento e dal comportamento dei contraenti da cui appariva evidente che le parti sociali avevano avuto riguardo ad una nozione ristretta della retribuzione da inserire nella base di computo”.
Al riguardo, la Cassazione ha rilevato che, salva diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua, utile ai fini del computo del TFR, è costituita da tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, erogate a fronte della prestazione di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto come rimborso spese, ex art. 2120, co. 2, c.c. (come novellato dalla L. 29 maggio 1982, n. 297).
La disposizione codicistica ha accolto un criterio omnicomprensivo di calcolo del TFR che include nella relativa base di computo qualsiasi compenso elargito al lavoratore per un titolo connesso al rapporto di lavoro (anche se non preventivamente certo), con esclusione dei soli emolumenti corrisposti a titolo di rimborso spese e di quelli erogati per situazioni straordinarie ed imprevedibili, tali da far ragionevolmente presumere che non possa ripetersi con frequenza l’occasione della prestazione lavorativa.
L’art. 2120, co. 2, c.c., nel definire la nozione di retribuzione utile ai fini del TFR, non richiede, diversamente dalla normativa previgente, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi siano esclusi dal computo solo in quanto sporadici ed occasionali – per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite – e dovendosi, al contrario, computare gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto di impiego o connessi alla particolare organizzazione del lavoro, ferma restando la possibilità per la contrattazione collettiva di derogare a tali criteri di calcolo in modo chiaro e con univoco significato.
L’esclusione di una o più voci retributive dal computo del TFR, costituendo una deroga al principio di onnicomprensività della remunerazione, presuppone, infatti, “una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l’inclusione” ed esige “una specifica prova di questa negazione da parte di colui che la invoca”.
Sicché, una volta allegata la corresponsione dell’indennità e degli emolumenti a titolo non occasionale e di rimborso spese, spetta al datore di lavoro – che invoca tale eccezione – dover provare l’esistenza di una norma contrattuale che escluda espressamente tali compensi dal calcolo del TFR, non essendo il prestatore tenuto ad indicare la sussistenza di una clausola includente.
Con riguardo al caso di specie, la Cassazione ha rilevato che l’art. 22 CCNL cit., nell’individuare gli elementi della retribuzione, fa riferimento alle voci retributive c.d. standard, vale a dire a quegli emolumenti che ricorrono ordinariamente in busta paga quali componenti fissi della remunerazione di ciascun dipendente, “ma che non possono certamente fare escludere ulteriori emolumenti versati per specifici aspetti della prestazione di lavoro, non riferibili a tutti i lavoratori e a tutte le prestazioni”.
Ciò, che rileva, infatti, per costituire un corretto criterio identificativo ai fini della giusta individuazione del TFR, è che il compenso percepito, quale corrispettivo delle prestazioni rese (anche non preventivamente certo), non costituisca, in base ad una valutazione da effettuarsi ex post, il frutto di una mera e unica occasionalità, atteso che nella nozione di remunerazione utile ai fini del TFR sono compresi tutti gli emolumenti relativi a prestazioni che presentino carattere di ricorrenza nel tempo, anche se variabili nella cadenza temporale e nella quantità (v. Cass. n. 24801/2024, con nota in q. sito di A. TAGLIAMONTE; Cass. n. 14242/2024).
Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha cassato, con rinvio ad altro giudice in diversa composizione, la pronuncia di merito per avere erroneamente ritenuto che le parti sociali “appunto perché avevano identificato, tra le molte, soltanto alcune indennità computabili nel TFR, avevano allo stesso tempo escluso le altre” e per aver gravato i lavoratori dell’onere di allegare le norme pattizie che disponevano l’incidenza degli emolumenti rivendicati nella base di calcolo.
Sentenza
CORTE DI CASSAZIONE ordinanza 17 novembre 2025, n. 30331
Svolgimento del processo
1.Il Tribunale di Roma, in accoglimento parziale delle domande proposte dai lavoratori in epigrafe indicati nei confronti della ex datrice di lavoro AUTOSTRADE PER L’ITALIA Spa, ha condannato la società al ricalcolo del TFR, spettante per legge a ciascuno di loro, con somme da liquidarsi in separato giudizio, riconoscendo, nel computo, gli importi corrisposti mensilmente in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo di: lavoro supplementare; lavoro straordinario; richiamo in servizio; maggiorazioni per trattamenti eccedenti i limiti; trattamenti economici di trasferta (con la sola esclusione di quanto corrisposto per rimborso spese); liquidazione permessi ex festività; indennità turni sfalsati nonché indennità di cui all’art. 43 CCNL di categoria (indennità turno spezzati, indennità di reperibilità e indennità particolare).
- La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 3397/2023, in riforma della pronuncia impugnata, per quello che interessa in questa sede, ha rigettato totalmente le domande proposte.
- I giudici di seconde cure, richiamando un precedente della stessa Corte territoriale, hanno rilevato che: a) le disposizioni contrattuali collettive individuavano gli elementi della retribuzione nonché quelli aggiuntivi e prevedevano espressamente quali voci andassero computate ai fini del calcolo del TFR, di talché, a contrario, le altre dovevano ritenersi escluse: ciò lo si evinceva da tutto il contesto delle norme di riferimento e dal comportamento dei contraenti dai cui appariva evidente che le parti collettive avevano avuto riguardo ad una nozione ristretta della retribuzione da inserire nella base di computo; b) era onere degli istanti indicare le norme del CCNL che disponevano l’incidenza anche degli emolumenti esclusi dal computo, secondo la prospettazione degli originari ricorrenti; c) in ogni caso, non era stato dimostrato: che il lavoro straordinario fosse avvenuto in modo “non eventuale”, non essendo state fornite prove idonee sul punto; che il pagamento delle ex festività non fruite nell’anno precedente fosse fisso e legato all’attività lavorativa o alla mansione svolta; d) per il premio annuale di produttività, già escluso dal Tribunale, non era stata proposta impugnazione.
- Avverso la sentenza di secondo grado gli ex dipendenti di AUTOSTRADE PER L’ITALIA Spa, in epigrafe indicati, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso la società intimata.
- Le parti hanno depositato memorie.
- Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Motivi della decisione
1.I motivi possono essere così sintetizzati.
- Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 cod. civ., in relazione alle norme del CCNL Autostrade e Trafori, applicato ai rapporti di lavoro (in particolare gli artt. 22, 40, 43, 11, 3, 30,15) che disciplinano gli istituti di cui si chiede il computo nella base del calcolo del TFR, per avere erroneamente i giudici di appello ritenuto legittima l’esclusione di tali emolumenti sulla base di una interpretazione delle norme contrattuali che prescinde dalla necessità, sancita dalla norma di legge, che l’eventuale “diversa previsione dei contratti collettivi” sia espressa e univoca.
- Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione al principio di onnicomprensività della retribuzione sancito dall’art. 21120 cod. civ., per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che gravasse su essi ricorrenti l’onere della prova della computabilità dei singoli istituti nel TFR.
- Con il terzo motivo si eccepisce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la nullità della sentenza e del procedimento nella parte in cui la Corte di appello ha fondato la decisione, richiamandola ai sensi dell’art. 118 disp att. cpc, su una pronuncia resa in un giudizio in cui, a differenza che nel presente procedimento, appellanti erano i lavoratori e non la società datrice di lavoro, omettendo di prendere in considerazione le preclusioni processuali conseguenti alla mancata impugnazione del capo della sentenza di primo grado relativo alla interpretazione del contratto collettivo e, conseguentemente incorrendo nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, si obietta l’omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetti non solo di discussione fra le parti, ma anche della pronuncia di primo grado riformata dalla Corte di appello. Si sostiene che la computabilità delle somme erogate per lavoro supplementare, richiamo in servizio, maggiorazione per prestazioni eccedenti i limiti, trattamenti economici di trasferta, indennità turni sfalsati, nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, non era stata in alcun modo esaminata nella sentenza impugnata.
- Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere, con riguardo alla posizione di B.B., essendo stato depositato il verbale di conciliazione intercorso tra le parti in sede sindacale, in data 24.2.2025, con compensazione delle spese in ordine al relativo rapporto processuale.
- Ciò premesso, venendo allo scrutinio dei motivi per gli altri ricorrenti, osserva il Collegio che il primo è fondato.
- Questa Corte (Cass. n. 24801/2024) già si è espressa sull’interpretazione dell’art. 22 del CCNL di categoria, specificando che si tratta di una disposizione che, indicando gli “elementi della retribuzione” fa riferimento alle voci retributive cd. standard ovvero a quegli emolumenti che ricorrono ordinariamente in busta paga quali componenti fissi della retribuzione di ciascun lavoratore, ma che non possono certamente fare escludere ulteriori emolumenti versati per specifici aspetti della prestazione di lavoro, non riferibili a tutti i lavoratori e non a tutte le prestazioni.
- Errano, pertanto, i giudici di seconde cure allorquando hanno affermato, in riferimento alla citata norma contrattuale, che le parti sociali, appunto perché avevano identificato, tra le molte, soltanto alcune indennità computabili nel TFR, avevano allo stesso tempo escluso le altre a contrario.
- Ciò che invece rileva è che sia accertato se gli elementi, pur prestando il carattere in astratto della incertezza, sono erogati con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese e per i quali risulta, in base ad una verifica da eseguire necessariamente ex post, l’avvenuta corresponsione per un tempo significativo tale da escludere il carattere occasionale (Cass. n. 14242/2024).
- Anche il secondo motivo è fondato.
- La Corte distrettuale ha ritenuto che incombesse ai lavoratori indicare le norme del CCNL che dispongono l’incidenza del TFR anche degli emolumenti ritenuti dal primo giudice esclusi dal computo.
- Questa Corte (Cass. n. 15889/2004) ha specificato che, per l’art. 2120 cod. civ., ove i contratti collettivi non contengano diversa previsione, la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese; l’esclusione di una o più voci dalla base retributiva, costituendo deroga all’indicato principio, presuppone in primo luogo una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l’inclusione ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione da parte di colui che la invoca.
- Quindi, una volta allegata la corresponsione della indennità e degli emolumenti a titolo non occasionale e non di rimborso spese, non è esatto affermare che spettava ai lavoratori indicare le norme del CCNL che disponevano l’incidenza degli stessi nella base del calcolo del TFR, richiedendo la problematica altro e diverso accertamento.
- Il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono anche essi meritevoli di accoglimento per quanto di ragione.
- Invero, effettivamente la Corte territoriale, nel richiamare il proprio precedente, non ha svolto alcuna indagine sugli emolumenti, oggetto della originaria domanda, di seguito indicati: lavoro supplementare; richiamo in servizio;
- maggiorazione per trattamenti eccedenti i limiti; trattamenti economici di trasferta; indennità turni sfalsati.
- In relazione ad essi, sulla base delle allegazioni e delle istanze istruttorie formulate, dovrà, quindi, essere svolta quella indagine ex post che, in sede di legittimità (Cass. n. 14242/2024), è stata ritenuta necessaria in mancanza di una negazione espressa della contrattazione collettiva.
- Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto.
- La gravata sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, in relazione a tutti gli emolumenti oggetto della originaria domanda, tenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.
- Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra B.B. e AUTOSTRADE PER L’ITALIA Spa, compensando tra le suddette parti le spese del presente giudizio; accoglie, relativamente agli altri ricorrenti, il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Nota a Cass. (ord.) 17 novembre 2025, n. 30331