Distinzione tra abbandono del posto di lavoro e allontanamento momentaneo

Per configurare l’ipotesi dell’abbandono del posto di lavoro occorre il totale distacco dal bene da proteggere in ragione della durata dell’assenza, tale da poter incidere sul regolare svolgimento del servizio unitamente alla volontà della condotta di abbandono, restando irrilevante il motivo dell’allontanamento.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione 20 gennaio 2025, n. 1321, con riferimento al ricorso di un lavoratore, addetto alla vigilanza in un parco pubblico, licenziato per essersi allontanato, in due diverse occasioni nel corso del medesimo turno di lavoro, per recarsi con la propria autovettura ad aiutare un amico a riparare un carrettino.

Al riguardo, la Cassazione ha stabilito che:

  • l’art. 48, lett. A) del CCNL Multiservizi prevede, la sanzione del licenziamento, a differenza dell’art. 47, per le ipotesi di abbandono da parte del personale cui siano state affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo;
  • “la distinzione tra allontanamento e abbandono del posto di lavoro, che sono tra loro coincidenti parzialmente, sia ravvisabile nella distinzione, tra loro, solo per l’elemento temporale durante il quale si prolunghi la condotta dell’agente, configurandosi la prima esclusivamente quando la assenza del soggetto dal luogo in cui avrebbe dovuto assicurare la sua prestazione non sia tale da incidere sul regolare svolgimento del servizio” (Cass. n. 6534/1998);
  • il concetto di definitività dell’assenza sul regolare svolgimento del servizio non può essere inteso in senso astratto, ma deve essere valutato in concreto, avendo riguardo, sotto il profilo oggettivo: a) all’intensità dell’inadempimento agli obblighi di sorveglianza, dovendosi identificare l’abbandono nel totale distacco dal bene da proteggere; b) e alla durata nel tempo della condotta in relazione alla sua possibilità di incidere sulle esigenze del servizio; c) nonché, sotto il profilo soggettivo, alla semplice coscienza e volontà della condotta di abbandono, indipendentemente dalle finalità perseguite e salva la configurabilità di cause scriminanti, restando irrilevante il motivo dell’allontanamento;
  • l’abbandono del posto di lavoro di chi svolge attività di custode o sorvegliante costituisce di per sé mancanza di rilevante gravità idonea, indipendentemente dall’effettiva produzione di un danno, a fare irrimediabilmente venire meno l’elemento fiduciario nel rapporto di lavoro e a integrare la nozione di giusta causa di licenziamento. Nella fattispecie, le assenze hanno inciso “direttamente sulle esigenze di servizio ed è ravvisabile anche la semplice coscienza e volontà della condotta, essendo stata reiterata più volte e in un breve lasso temporale, in assenza di cause scriminanti. Secondo i giudici, quindi, appare corretto “il procedimento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta prevista dall’art. 48 del CCNL Multiservizi che sanziona, con il licenziamento, l’infrazione dell’abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo…, non sussistendo i presupposti per ritenere la ipotesi del mero allontanamento”.

Sentenza

Corte di Cassazione, sentenza 20 gennaio 2025, n. 1321

Svolgimento del processo

1.Con nota del 4.6.2021 la NAPOLI SERVIZI Spa contestava al dipendente A.A., custode addetto alla vigilanza di un pubblico parco, i seguenti fatti: “… a seguito di informativa inoltrata presso gli uffici della scrivente abbiamo appreso che Lei: in data 27.4.2021 veniva notato con indosso indumenti recanti il logo “NAPOLI SERVIZI”, già alle ore 15,00 in N alla via (Omissis) e, di poi, nel medesimo luogo, nuovamente alle ore 18,00, ed in tale ultima circostanza identificato da parte di Operatori di P.S., in luogo, quindi, diverso dal posto di lavoro allorquando era intento ad attività che esulano dai suoi compiti di esercizio; tali accadimenti si verificavano in assenza di qualsivoglia autorizzazione e/o permesso durante l’orario di servizio che Lei avrebbe dovuto assicurare presso il (Omissis) nella sua qualità di addetto alla guardiania/sorveglianza della struttura. Le contestiamo pertanto le sopracitate circostanze che costituiscono una grave trasgressione del Suoi doveri contrattuali sanciti dal CCNL applicato in azienda oltre a costituire fattispecie penalmente rilevanti per le quali si valuterà di procedere nelle sedi deputate. Le rammentiamo che Lei potrà rassegnare le Sue giustificazioni nei termini di legge e del CCNL di settore oltre che farsi rappresentare, ai fini di una eventuale audizione orale, dal Suo Sindacato di affiliazione e fiducia. In ogni caso Le ricordiamo che i termini previsti per le Sue giustificazioni ai sensi dell’art. 7 Stat. Lav. e del CCNL sono di giorni 5 dal ricevimento della presente…”.

2. A seguito delle giustificazioni rese, il 17.6.2021 la società intimava al dipendente licenziamento disciplinare per giusta causa.

3. Impugnato il recesso, il Tribunale di Napoli, sia in fase sommaria che in sede di opposizione ex lege n. 92 del 2012 annullava il licenziamento ordinando la reintegra e condannando la società al risarcimento dei danni.

4. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 2709/2023, accoglieva il reclamo proposto dalla società e rigettava la originaria impugnativa del licenziamento presentata dal A.A.

5. I giudici di seconde cure rilevavano che: a) l’addebito consisteva nell’essersi il lavoratore trovato in luogo diverso dal posto di lavoro, senza autorizzazione, occupato in attività diverse dai compiti di servizio, in relazione alle mansioni di un soggetto addetto a guardiania/sorveglianza di un pubblico parco; b) la ricostruzione dei fatti più attendibile era quella che risultava dalla relazione degli agenti della Polizia di Stato e dalle dichiarazioni rese dal A.A. nell’immediatezza dei fatti e non quella fornita da quest’ultimo sia nel ricorso introduttivo che nel libero interrogatorio; c) era, pertanto, stato dimostrato che il dipendente si era effettivamente allontanato negli orari di cui alla contestazione, senza permesso, e che si era fermato presso il carrellino di tale B.B. che gli aveva chiesto una mano per sistemarlo, e non si era ivi recato per comprare un panino o per esigenze fisiologiche; d) andava, altresì, escluso che il A.A. si fosse allontanato per fruire delle pause, regolamentate dall’Ordine di Servizio in atti allegato, successivo ai fatti dell’Aprile 2021, perché esse non potevano essere fruite in luogo diverso da quello deputato a svolgere il lavoro in quanto la timbratura doveva essere effettuata negli orari di entrata e di uscita dei vari turni; e) la condotta andava qualificata come abbandono dal posto di lavoro, per la lontananza del luogo in cui fu trovato il A.A. rispetto al posto di lavoro tale da richiedere l’uso dell’autovettura, così recidendo il legame con il luogo di espletamento della propria prestazione nel senso che essa non poteva essere raggiunto immediatamente o in un tempo ragionevole; f) il fatto andava inquadrato, per la sua maggiore gravità, nell’art. 48 del CCNL; g) vi era stata lesione del vincolo fiduciario e la sanzione irrogata era proporzionata alla condotta realizzata; h) i precedenti disciplinari, aventi ad oggetto ripetuti abbandoni dal posto di lavoro, coloravano negativamente l’elemento soggettivo del comportamento posto in essere dal lavoratore.

6. Avverso la decisione di secondo grado A.A. proponeva ricorso per cassazione affidato a ventuno motivi cui resisteva con controricorso l’intimata.

7. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

8. La NAPOLI SERVIZI Spa ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 cc, del D.Lgs. n. 81/2008  e dell’art. 32  della Costituzione e in relazione al n. 5 per omesso esame del fatto decisivo che giustifica l’allontanamento determinato dalla violazione di tali norme; si deduce che la Corte territoriale, nel ritenere ingiustificato l’allontanamento del A.A. dal luogo di lavoro, ha violato le norme sopra indicate relativamente all’accertamento dell’obbligo del datore di lavoro di mantenere sul luogo di lavoro servizi igienici funzionali e dignitosi, omettendo, altresì, di prendere in esame la circostanza decisiva della prova articolata su tale violazione.

3. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 del cc che regola l’onere della prova relativamente alla violazione dell’art. 2087  cc, al D.Lgs. n. 81/2008  e all’art. 32  della Costituzione, nel senso di non avere giudicato sulla base delle prove di tale violazione, fornite dal ricorrente, chiedendo, invece allo stesso una probatio diabolica e di non avere rilevato la mancata prova contraria del rispetto di tali norme da parte del datore di lavoro; si deduce, in particolare, che la Corte territoriale aveva errato nell’attribuire al lavoratore, in ordine alle violazioni di legge denunciate con il primo motivo, l’onere di provare le rimostranze dei dipendenti in ordine allo stato dei servizi igienici.

4. Con il terzo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 48 lett. A del CCNL Multiservizi disciplinante l’abbandono dal posto di lavoro in relazione alla configurabilità del caso de quo dell’abbandono stesso, per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto che la condotta addebitata costituisse abbandono del posto di lavoro e non invece allontanamento, in considerazione della temporaneità dell’assenza e della non definitività di questa.

5. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116  c.p.c., in riferimento alle prove documentali attestanti le mansioni effettivamente svolte da esso dipendente nonché in relazione all’art. 360  co. 1 n. 5 c.p.c. per non avere preso in esame l’effettiva mansione svolta; si rappresenta che la Corte territoriale non aveva erroneamente ritenuto che le mansioni svolte dal A.A. fossero quelle di custode e non quelle di addetto alla sorveglianza e alla guardiania, essendo la prima attività finalizzata alla protezione e gestione della infrastruttura mentre la seconda concerneva la vigilanza e la sicurezza generale.

6. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla violazione dei doveri datoriali per la mancanza di un bagno e di un locale dedicato ai lavoratori che avevano reso giustificato l’allontanamento.

7. Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116  c.p.c. per avere la Corte territoriale affermato, pur menzionando la documentazione medica da cui si evinceva che esso ricorrente era affetto da diabete scompensato, che non emergeva alcuna prova del fatto che aveva necessità legate alla sua patologia ed in particolare alle necessità alimentari.

8. Con il settimo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 co. 2, in riferimento alla prova delle conseguenze sulle capacità cognitive della patologia diabetica da cui era affetto esso ricorrente e all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. in riferimento alla circostanza decisiva dei limiti cognitivi e mnemonici determinati nel diabetico soprattutto quando questi sia sotto stress.

9. Con l’ottavo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697  cc in relazione all’onere della prova e al criterio della prevalenza relativa alla probabilità, vale a dire della regola del “più probabile che non”, per non avere la Corte distrettuale ritenuto che il A.A. fosse uscito per comprare un panino e che avesse potuto gettare lo scontrino di acquisto o non avesse potuto chiamare, per il tempo trascorso, a testimoniare su detta circostanza i commessi del supermercato.

10. Con il nono motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697  cc nonché sulla normativa sulla Privacy di cui al Decreto legislativo n. 196/2003 , e in relazione all’art. 360  co. 1 n. 5 c.p.c., per non avere considerato la Corte territoriale della circostanza determinante e provata circa il fatto che i dipendenti dovevano necessariamente allontanarsi per ristorarsi ed andare in bagno e affermare la necessità di una autorizzazione avrebbe comportato la violazione della normativa sulla Privacy.

11. Con il decimo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 co. 1 c.p.c. e 2697 c.c., per avere errato la Corte di appello nell’avere ritenuto che il dipendente avrebbe dovuto trascorrere necessariamente la propria pausa sulla postazione di lavoro, non pronunciandosi su prove processualmente acquisite e per avere omesso l’esame, ai sensi dell’art. 360  co. 1 n. 5 c.p.c., del fatto decisivo costituito dal fatto che il lavoratore non avrebbe potuto usare il bagno durante la pausa giornaliera e durante l’intera giornata lavorativa per la mancanza, sulla postazione di lavoro, di un locale dedicato a tale necessità.

12. Con l’undicesimo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.,. la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 , che regola la pausa giornaliera, nonché in violazione dell’art. 115  c.p.c. e dell’art. 2697  cc relativamente all’applicazione del criterio della prevalenza relativa della probabilità con riguardo all’arco temporale della pausa pranzo di esso ricorrente il 27.4.2021; si precisa che la Corte distrettuale aveva errato nell’affermare che la pausa giornaliera doveva essere goduta in orario prefissato e non, invece, in orario compatibile con le esigenze della produzione con la possibilità del lavoratore di trascorrerla nel modo ritenuto più opportuno e, sulla base delle risultanze istruttorie, aveva ugualmente errato nel non considerare che esso ricorrente aveva fruito della pausa dalle 17,40 alle 18,00 disciplinando l’ordine di servizio solo la durata di tale pausa e non anche la fascia oraria.

13. Con il dodicesimo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 co. 1 c.p.c. e 2697 cc in quanto la Corte territoriale, nel fornire una interpretazione in chiave unitaria dei due allenamenti, non aveva fondato la propria decisione sulle prove assunte e, in riferimento all’art. 360  co. 1 n. 5 c.p.c., perché aveva omesso l’esame di un fatto decisivo costituito dal fatto che diverse circostanze caratterizzavano i due episodi che andavano valutati in modo unitario e non atomistico.

14. Con il tredicesimo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 co. 1 c.p.c. e 2697 cc in quanto la Corte territoriale aveva fornito una interpretazione unitaria dei due episodi oggetto di contestazione, raccordandoli attraverso una norma del CCNL di categoria, mai richiamata da nessuna parte.

15. Con il quattordicesimo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 , ultimo comma, della legge n. 300 del 1970 , per avere la Corte territoriale erroneamente considerato rilevanti precedenti disciplinari di esso ricorrente nonostante fossero decorsi due anni dalla loro applicazione.

16. Con il quindicesimo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per contraddittorietà con la prova documentale, dell’art. 115  c.p.c. per non avere posto a fondamento della decisione le prove assunte nonché, ai sensi dell’art. 360  co. 1 n. 5 c.p.c., per non avere la Corte territoriale preso in considerazione un fatto decisivo costituito dalla circostanza che per ben cinque volte l’assenza ingiustificata non era stata considerata dalla società come causa di lesione irrimediabile del vincolo fiduciario.

17. Con il sedicesimo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 117 c.p.c., per avere la Corte distrettuale riconosciuto al libero interrogatorio valore di prova prevalente rispetto alle prove documentali e testimoniali acquisite.

18. Con il diciassettesimo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere fondato la Corte territoriale fondato la decisione sulle prove assunte e sui fatti non contestati con riguardo al fatto che mai era stata dedotta la necessità di timbrare il cartellino per la pausa giornaliera né tale circostanza era stata mai dedotta dalla datrice di lavoro.

19. Con il diciottesimo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in quanto la Corte territoriale aveva contraddetto le prove fornite in relazione alla presunta attività manuale che stava svolgendo esso ricorrente e ai tempi necessari per recarsi al bagno e in relazione al criterio della prevalenza relativa alla probabilità che l’utilizzo di un bagno esterno, raggiunto con l’auto, sarebbe stato per un cardiopatico più agevole rispetto al raggiungimento del bagno sito all’interno del parco, posto ad una distanza di 600/700 metri da raggiungere a piedi, in termini di tempo da impiegare.

20. Con il diciannovesimo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto la Corte territoriale aveva contraddetto le prove fornite ed i fatti non contestati con riguardo ad un presunto nocumento subito dal datore di lavoro, mai dedotto né specificato in giudizio.

21. Con il ventesimo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in quanto la Corte distrettuale aveva contraddetto le prove e i fatti non contestati dichiarando che esso ricorrente non aveva prestato attività lavorativa nell’orario di lavoro, atteso che in entrambi i casi contestati vi era stato il ritorno in servizio e la ripresa regolare dell’attività lavorativa.

22. Con il ventunesimo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e 116  c.p.c. perché, in violazione delle prove orali e documentali acquisite, la Corte di merito aveva dichiarato legittimo il licenziamento e disposto la totale compensazione delle spese per i due gradi di giudizio.

23. Il ricorso non è fondato.

24. Il dato processuale che costituisce il presupposto indispensabile per lo scrutinio dei motivi sopra indicati è rappresentato dall’accertamento della ricostruzione della vicenda di cui è processo, compiuto dalla Corte territoriale in virtù della quale era risultato dimostrato che il A.A. non si era allontanato dal posto di lavoro per usufruire di un bagno esterno o per comprarsi un panino ovvero per fruire delle pause contrattualmente previste, bensì per andare, in ben due occasioni nell’arco temporale di tre ore circa e ad un chilometro dal luogo di espletamento della prestazione lavorativa, dall’amico B.B. onde riparare il carrellino in ferro di quest’ultimo, come relazionato dagli Agenti del Commissariato della Polizia di Stato “Posillipo” e come riconosciuto dallo stesso dipendente nell’immediatezza dei fatti: tale ricostruzione, con argomentazioni adeguate, è stata ritenuta dai giudici di seconde cure maggiormente attendibile rispetto alle altre due, emerse nel corso del giudizio, e fornite dall’incolpato in sede di ricorso introduttivo e di libero interrogatorio.

25. Sono, pertanto, inammissibili tutte le doglianze che tendono, in sostanza, ad ottenere la revisione dell’accertamento di merito del giudice, non sindacabile in sede di legittimità, in quanto la Corte di cassazione non può mai procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014 ; Cass. S.U., n. 24148/2013 ; Cass. n. 5024/2012 ) e non potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 11511/2014 ; Cass. n. 25608/2013 ; Cass. n. 6288/2011 ; Cass. n. 6694/2009 ; Cass. n. 15489/2007 ; Cass. n. 4766/2006 ).

26. Con riguardo alle prove, quindi, non può mai essere censurata la valutazione in sé degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito (Cass. 24155/2017 ; Cass. n. 1414/2015 ; Cass. n. 13960/2014 ) se non nei limiti di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. come individuati dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte, cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014 e Cass. Sez. Un. n. 5792/2024 ).

27. Le censure di cui ai motivi contrassegnati dal numero uno al due, dal numero cinque al tredici e dal numero quindici al venti, invece, al di là delle denunziate violazioni di legge, talora non pertinenti in relazione al presupposto di fatto posto a base della decisione costituito dalla effettiva ragione dell’allontanamento del dipendente dal posto di lavoro, si limitano, in sostanza, ad una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019 ) che, come detto, con motivazione giuridicamente corretta e congrua, è giunta alla conclusione che il A.A. si era allontanato per andare dall’amico B.B. e non per altre cause.

28. Inammissibile, poi, è la asserita violazione dell’art 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una ipotetica incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, insindacabile in sede di legittimità.

29. In tema di ricorso per cassazione, inoltre, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. Sez. Un. n. 20867/2020 ; Cass. n. 27000/2016 ; Cass. n. 13960/2014 ): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.

30. Anche in relazione a tale profilo va ribadito che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017 ).

31. Quanto, infine, alle dedotte violazioni ex art. 360 n. 5 c.p.c., deve precisarsi che l’art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012 , conv. in L. n. 134 del 2012 , ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, come sopra detto, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018 ; Cass. 19881/2014).

32. Il quattordicesimo motivo presenta anche esso profili di inammissibilità e di infondatezza perché la valutazione dei precedenti disciplinari dell’incolpato non è stato svolto ai fini dell’accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie ovvero di una eventuale recidiva, peraltro non contestata, ma per una verifica dei criteri di determinazione sulla gravità del fatto, in relazione al venir meno del rapporto fiduciario, ove vengono necessariamente in rilievo anche gli aspetti della personalità del soggetto nell’ambito di un riscontro dell’elemento soggettivo, sia esso intenzionale o colposo.

33. Il ventunesimo motivo, poi, è inammissibile perché con lo stesso non si denuncia un vizio tipico di cui alle fattispecie dell’art. 360 c.p.c., la cui formulazione è indispensabile essendo il giudizio di cassazione un rimedio a critica vincolata per cui il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, né essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. n. 4905/2020 ).

34. Gli unici due motivi che pongono questioni giuridiche sono il terzo, sul concetto di abbandono del posto di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva di categoria (art. 48 lett. A CCNL Multiservizi) ed il quarto, sulla rilevanza delle mansioni svolte dal A.A. il quale, in quanto custode e non addetto alla sorveglianza e alla guardiania, aveva compiti di protezione e gestione delle infrastrutture e non di vigilanza e sicurezza generale, per cui la violazione non avrebbe comportato un pericolo grave per la cosa custodita.

35. Tale ultima censura (quarto motivo) non è meritevole di accoglimento in quanto l’art. 48 lett. A) del CCNL Multiservizi prevede, la sanzione del licenziamento, a differenza dell’art. 47, per le ipotesi di abbandono da parte del personale cui siano state affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo: una eventuale differenza tra chi espleta compiti di addetto alla sorveglianza e alla guardiania ovvero alla custodia, sotto l’aspetto delle mansioni svolte non rileva: ciò che assume importanza è, invece, il profilo di indagine sul se vi sia stato abbandono del posto di lavoro o mero allontanamento (problematica di cui al terzo motivo).

36. La Corte territoriale ha ritenuto che si vertesse in una ipotesi di abbandono del posto di lavoro in considerazione della lontananza tra i due luoghi (quello di espletamento della prestazione e quello del rinvenimento del A.A.) tale da richiedere l’utilizzo dell’autovettura, di talché doveva ritenersi reciso il legame del lavoratore con il luogo ove avrebbe dovuto svolgere le sue mansioni nel senso che esse non avrebbero potuto essere riprese immediatamente o in un tempo ragionevole.

37. Parte ricorrente, richiamando un precedente di legittimità (Cass. n. 10015 del 2016 ) contesta tale impostazione attribuendo rilevanza al concetto di definitività e sostenendo che, nella fattispecie, le assenze era state esigue, non si era determinata una incidenza sul regolare svolgimento del servizio ed era mancata ogni volontà di abbandono essendo rimasto possibile un effettivo ritorno in tempi brevi.

38. Questo Collegio intende dare continuità ai precedenti di questa Corte secondo cui la distinzione tra allontanamento e abbandono del posto di lavoro, che sono tra loro coincidenti parzialmente, sia ravvisabile nella distinzione, tra loro, solo per l’elemento temporale durante il quale si prolunghi la condotta dell’agente, configurandosi la prima esclusivamente quando la assenza del soggetto dal luogo in cui avrebbe dovuto assicurare la sua prestazione non sia tale da incidere sul regolare svolgimento del servizio (Cass. n. 6534/1998 ).

39. Tuttavia, va osservato che il concetto di definitività dell’assenza sul regolare svolgimento del servizio non può essere inteso in senso astratto, ma deve essere valutato in concreto, avendo riguardo sotto il profilo oggettivo, all’intensità dell’inadempimento agli obblighi di sorveglianza, dovendosi l’abbandono identificare nel totale distacco dal bene da proteggere, alla durata nel tempo della condotta in relazione alla sua possibilità di incidere sulle esigenze del servizio (dovendosi comunque escludere che l’abbandono richieda una durata protratta per l’intero orario residuo dei turno di servizio svolto), mentre, sotto il profilo soggettivo, alla semplice coscienza e volontà della condotta di abbandono, indipendentemente dalle finalità perseguite e salva la configurabilità di cause scriminanti, restando irrilevante il motivo dell’allontanamento.

40. Nella fattispecie, va rilevato che l’attività del A.A. era quella di custodia di un bene pubblico di notevole estensione; la suddetta attività, calibrata dal datore di lavoro certamente in relazione alla presenza del numero dei custodi e sorveglianti, richiedeva una presenza continua e costante di questi ultimi, fatta salva l’ipotesi di una sostituzione per cause scriminanti che avrebbe richiesto una rimodulazione dei servizi; le assenze del A.A. sono state due, avvenute nell’ambito dello stesso turno lavorativo di sei ore e contenute in un segmento temporale di circa tre ore; Il luogo di rinvenimento del lavoratore era situato a circa 1 Km. da quello di lavoro e per raggiungerlo era necessario l’uso di un mezzo di locomozione.

41. Le assenze hanno inciso, quindi, direttamente sulle esigenze di servizio ed è ravvisabile anche la semplice coscienza e volontà della condotta, essendo stata reiterata più volte e in un breve lasso temporale, in assenza di cause scriminanti.

42. Corretto, pertanto, è stato il procedimento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta prevista dall’art. 48 del CCNL Multiservizi che sanziona, con il licenziamento, l’infrazione dell’abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo…, non sussistendo i presupposti per ritenere la ipotesi del mero allontanamento.

43. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato, infine, che l’abbandono del posto di lavoro di chi svolge attività di custode o sorvegliante costituisce di per sé mancanza di rilevante gravità idonea, indipendentemente dall’effettiva produzione di un danno, a fare irrimediabilmente venire meno l’elemento fiduciario nel rapporto di lavoro e a integrare la nozione di giusta causa di licenziamento (Cass. n. 9840/2002 ).

44. Alla stregua di quanto esposto, pertanto, anche il terzo motivo va disatteso e l’intero ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato.

45. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

46. Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02 , nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228 , deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02  dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Nota a Cass. 20 gennaio 2025, n. 1321