La nozione di retribuzione applicabile durante il periodo di godimento delle ferie va letta, secondo la giurisprudenza consolidata, alla luce dell’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha precisato come l’espressione “ferie annuali retribuite” di cui all’art. 7, n. 1, Direttiva n. 88/2003 significhi che “per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria” (v. Cass. n. 18160/2023, in q. sito con nota di F. DURVAL, nonché CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06 e, per il personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022, annotata in q. sito da F. DURVAL).
Ciò in quanto il legislatore, nel corso del periodo di riposo, “intende assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione” (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10; CGUE 13.12.2018, C-385/17, in q. sito con nota di S. GIOIA).
Per tale motivo, “qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza” (cfr. CGUE 13.1.2022, C-514/20).
Questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione ord. 11 marzo 2025, n. 6414 (v. anche Cass. n. 14089/2024, annotata in q. sito da F. IACOBONE, e ord. n. 284/2024, in q. sito con nota di R. FABOZZI) in una vertenza in cui il lavoratore ricorrente, impiegato alle dipendenze della convenuta con mansioni di macchinista, aveva percepito, durante il periodo di ferie, un trattamento economico inferiore a quello ricevuto per il lavoro ordinariamente svolto. In particolare, durante il periodo di ferie non gli era stato corrisposto il compenso per l’assenza dalla residenza e l’indennità di riserva/disponibilità/traghetto (pur trattandosi di compensi continuativi, intrinsecamente connessi alla prestazione lavorativa); inoltre, l’indennità di “utilizzazione giornaliera professionale” era stata pagata nell’importo fisso di € 12,80, inferiore a quello dell’indennità di utilizzazione/condotta che, nelle sue diverse articolazioni, i macchinisti percepiscono nei periodi lavorati. Egli perciò aveva chiesto di essere retribuito per ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche: 1) dell’intera indennità di utilizzazione/condotta prevista dall’art. 31, tabella A dei Contratti Aziendali del 2012 e del 2016; 2) dell’indennità di riserva/disponibilità/traghetto di cui all’art. 31, punto 5, lett. a), dei Contratti Aziendali 2012 e 2016; 3) e dell’indennità di assenza dalla residenza prevista dall’art. 77, punto 2.1. del CCNL Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016, “calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive quantificate in atti”.
Nello specifico, la Corte precisa che:
a) alla luce di quanto detto, “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore” (Cass. n. 13425/2019, in q. sito con nota di F. DURVAL). Occorre perciò accertare “il nesso intrinseco tra l’elemento retributivo e l’espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l’importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore” (cfr. Cass. n. 13425/2019, cit. e Cass. n. 37589/2021);
b) con particolare riguardo all’indennità per assenza dalla residenza, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell’attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro e dall’essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro, è stata già ritenuta dalla Cassazione come voce da includere nella retribuzione feriale, (tra tante, v. Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023);
c) alle medesime conclusioni si giunge per quanto concerne la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale, “in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodo di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base ad una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell’erogazione nel corso dell’anno e dell’incidenza sul trattamento economico mensile”;
d) va sottolineata la necessità di assicurare al lavoratore un compenso che non possa costituire un deterrente all’esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Effetto che può realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano “limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”. In altri termini, il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro.
Sentenza
CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2025, n. 6414
Retribuzione – Ferie – Indennità – Assenza dalla residenza – Indennità di utilizzazione giornaliera professionale – Diritto alle ferie – Compenso – Onnicomprensività – Contratti aziendali – Mansioni lavorative
Fatti di causa
1.Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Torino accoglieva l’appello proposto da T. s.p.a. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 398/2022 e rigettava le domande proposte dal lavoratore, attuale ricorrente per cassazione, con il ricorso introduttivo del giudizio nei confronti della suddetta società.
2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che il lavoratore aveva chiamato in giudizio T. s.p.a. davanti al Tribunale di Torino, esponendo: di lavorare alle dipendenze della convenuta con mansioni di macchinista e di aver percepito, durante il periodo di ferie, un trattamento economico inferiore a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto, in contrasto con i principi sanciti dalla Corte di Giustizia UE e dalla Corte di Cassazione; che, in particolare, aveva lamentato che durante il periodo di ferie la società convenuta non gli corrispondeva il compenso per l’assenza dalla residenza e l’indennità di riserva/disponibilità/traghetto, pur trattandosi di compensi continuativi, intrinsecamente connessi alla prestazione lavorativa, mentre l’indennità di “utilizzazione giornaliera professionale” era pagata nell’importo fisso di € 12,80, inferiore a quello dell’indennità di utilizzazione/condotta, che nelle sue diverse articolazioni i macchinisti percepiscono nei periodi lavorati; che aveva chiesto, pertanto, di dichiarare il suo diritto a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche dell’intera indennità di utilizzazione/condotta prevista dall’art. 31 tabella A dei Contratti Aziendali del 2012 e del 2016, dell’indennità di riserva/disponibilità/traghetto di cui all’art. 31, punto 5, lett. a), dei Contratti Aziendali 2012 e 2016 e dell’indennità di Assenza dalla residenza prevista dall’art. 77, punto 2.1. del CCNL Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive quantificate in atti.
2.1. Premetteva, ancora, che, nella resistenza di T., il primo giudice aveva accolto il ricorso, e che T. aveva proposto appello contro la relativa decisione, cui resisteva il lavoratore.
3. La Corte, riferite le ragioni della decisione di primo grado e le censure formulate rispetto alla stessa da T., nel ritenere fondato l’appello di quest’ultima, richiamava integralmente anzitutto le ragioni espresse in una propria precedente sentenza relativa alla stessa questione.
4. Secondo la stessa, la sent. n. 20216/2022 di questa Corte Suprema si poneva nel solco dell’orientamento giurisprudenziale consolidato che aveva ripetutamente smentito il principio di onnicomprensività e di necessaria coincidenza tra retribuzione delle ferie e retribuzione in servizio, ribadendo il principio di paragonabilità e non dissuasività della retribuzione delle ferie.
4.1. Per la Corte d’appello, allora, diversamente rispetto al caso esaminato nella suddetta sentenza, la IUP e l’indennità per assenza dalla residenza avevano un’incidenza decisamente contenuta rispetto alla retribuzione dell’allora appellato (pari a circa il 2,49% e l’1,87%) e non tale da poter avere un effetto dissuasivo dalla fruizione delle ferie.
4.2. Inoltre, il confronto operato dal Tribunale tra la retribuzione mensile e l’importo rivendicato per le singole annualità non era corretto poiché comparava unità temporali diverse e disomogenee, dovendosi invece a tal fine considerare, tutte le giornate lavorative svolte e tutte le giornate di ferie usufruite durante l’anno solare.
4.3. Secondo la Corte, poi, il “compenso per assenza dalla residenza” aveva natura indennitaria.
4.4. Infine, per la stessa il giudice di primo grado non aveva considerato che le fonti, normative e giurisprudenziali di riferimento, non sanciscono sul tema in discussione il principio di onnicomprensività della retribuzione.
5. Avverso tale decisione il lavoratore sopra indicato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
6. L’intimata ha resistito con controricorso.
7. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Direttiva 88/2003/CE e dell’art, 31, par. 2, della Carte dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea riguardo alla retribuzione dei giorni di ferie, come interpretati dalle sentenze della Corte di Giustizia UE, nonché degli artt. 2109 e 2243 c.c., e art. 10 Dlgs 66/2003 in relazione all’art. 34.8.4.1 Accordo di Confluenza 2003 e all’art. 31 dei contratti aziendali di Gruppo FS Italiane 2012 e 2016 e agli effetti dell’art. 1418 cod. civ.”.
Sostiene l’assoluta contraddittorietà intrinseca dell’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello e comunque la sua non conformità con le norme indicate in rubrica.
2. Con un secondo motivo denuncia “nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente e intrinsecamente contraddittoria”.
Lamenta che la Corte territoriale – pur riconoscendo come presupposto logico-giuridico la riferibilità alle specifiche mansioni e allo status del ricorrente e la non occasionalità delle voci retributive rivendicate ai fini del computo della retribuzione dei giorni di ferie – aveva escluso il relativo diritto operando di fatto una violazione e falsa applicazione delle norme indicate in rubrica; dall’altro lato, aveva fondato il proprio assunto anche sulla base di regole, assunti e dati matematici falsamente applicati, con la conseguenza che la motivazione risultava in diverse sue parti intrinsecamente contraddittoria e incomprensibile e, quindi, meramente apparente.
3. Con un terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Direttiva 88/2003/CE e dell’art. 31, par. 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea alla retribuzione dei giorni di ferie, come interpretati dalle sentenze della Corte di Giustizia UE, nonché dell’art. 2109, anche in relazione all’art. 36 Costituzione.
Connessa violazione e falsa applicazione dell’art. 77.2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 20.7.2012 e del 16.12.2016, degli articoli 31.6. del CCNL 2012 e 30.6. del CCNL 2016, con riferimento agli artt. 1362 e 1363 c.c.”.
4. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
5. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell’interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha precisato come l’espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell’art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, S.H., nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
6. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, W.; CGUE 13.12.2018, C-385/17, T.H.).
7. In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibili con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. K.).
8. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019).
9. In applicazione di tali orientamenti ed in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell’ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l’importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l’art. 10 del CCNL Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all’Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo dell’aviazione civile – Cass. n. 20216/2022).
10. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell’ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall’interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell’Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dell’Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
11. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l’elemento retributivo e l’espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l’importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
12. Nella controversia in esame vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l’indennità per assenza dalla residenza.
12.1. Ebbene, questa Corte di recente si è già espressa a riguardo in fattispecie praticamente sovrapponibile a quella in esame in Cass., sez. lav., ord. 21.5.2024, n. 14089, alla cui motivazione, pertanto, si fa qui riferimento anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
13. In particolare, quanto all’indennità per assenza dalla residenza, si è ritenuto in tale decisione che essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell’attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società T. (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
14. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell’attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall’essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodo di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base ad una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell’erogazione nel corso dell’anno e dell’incidenza sul trattamento economico mensile.
16. Nell’interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l’inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all’esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
17. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro; ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
18. E’ stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE W. cit., § 21); che “l’ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quanto la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE T.H. cit., § 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l’indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE T.H. cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all’esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE W. cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE K. cit., § 41).
19. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l’incidenza dell’effettiva dissuasione possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall’incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé e alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
20. In conclusione, in concordanza all’interpretazione conforme della citata giurisprudenza dell’Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l’inclusione nella retribuzione feriale, il ricorso va accolto, in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all’esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
21. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, e rinviata al giudice indicato in dispositivo, per il riesame delle originarie domande alla luce dei principi sopra espressi, e altresì per provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Nota a Cass. (ord.) 11 marzo 2025, n. 6414