“Quando risulti un uso distorto da parte del datore medesimo della sua libertà negoziale, produttivo di un’apprezzabile lesione della libertà sindacale dall’organizzazione esclusa”, si configura un’ipotesi di condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 Stat. lav.
Ciò, anche se non sussiste nell’attuale sistema normativo “un obbligo a carico del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali e rientra nell’autonomia negoziale da riconoscere alla parte datoriale la possibilità di sottoscrivere nuovi contratti con sindacati anche diversi da quelle che hanno trattato e sottoscritto il precedente, così come non vige il principio della necessaria parità di trattamento tra le varie sigle sindacali, per cui il datore di lavoro non ha quindi l’obbligo assoluto neppure di aprire le trattative per la stipula di contratti collettivi con tutte le organizzazioni”.
Questo, il principio ribadito dalla Corte di Cassazione (ord.) 11 novembre 2025, n. 29738 (v. per tutte Cass. n. 14511/2013 e Cass. n. 212/2008).
Come si vede, i giudici non negano il principio generale in base al quale, nel nostro ordinamento, non è riconosciuto, a carico del datore di lavoro, un obbligo di fonte legale di negoziare e stipulare contratti con le organizzazioni sindacali. Nondimeno affermano che tale obbligo può derivare “da una fonte convenzionale, cioè da un accordo con cui le parti collettive si vincolano a trattare”. Ed hanno rinvenuto il suddetto obbligo in un accordo sui permessi sindacali retribuiti che imponeva alle parti di trattare secondo buona fede, al fine di “valutare, nella reciproca libertà negoziale, i presupposti per un ulteriore rinnovo alle medesime condizioni ovvero a condizioni diverse o anche a prendere atto dell’impossibilità di raggiungere un nuovo accordo”.
La Cassazione si pone in linea con la sentenza della Corte di Appello di Roma (n. 3510/2021) la quale aveva considerato provato che per diversi anni le parti avevano sottoscritto un accordo volto a regolare, fra l’altro, la concessione e il godimento di permessi sindacali retribuiti diversi da quelli previsti dallo statuto dei lavoratori.
In particolare, si trattava di accordi di durata annuale, succedutisi nel tempo in virtù della previsione per cui “le parti prevedono di effettuare un incontro entro” una specifica data. Ciò nonostante, quando le parti si erano incontrate, la società aveva manifestato la propria volontà di ridurre la durata dell’accordo a sei mesi, “dichiarando la proposta non trattabile e così chiudendo ad ogni interlocuzione”; la società inoltre, dimostrando una ” totale chiusura”, non aveva risposto alla nota con la quale il sindacato chiedeva di conoscere le ragioni della proposta di un rinnovo semestrale e rappresentato come la stessa non potesse essere accettata avendo necessità di pianificare l’attività della propria organizzazione.
In questo quadro, la Corte territoriale aveva affermato che la previsione di cui sopra, reiterata negli anni, non poteva essere interpretata come mero impegno delle parti ad un ‘appuntamento’ fine a sé stesso, “bensì come un ‘incontro’ volto a valutare, nella reciproca libertà negoziale, i presupposti per un ulteriore rinnovo alle medesime condizioni ovvero a condizioni diverse o anche a prendere atto dell’impossibilità di raggiungere un nuovo accordo”. Pertanto, aveva ritenuto antisindacale la proposta non trattabile di rinnovo semestrale del protocollo di relazioni sindacali scaduto, formulata dall’azienda al sindacato, ordinando alla società la riapertura della trattativa per il suddetto rinnovo e la pubblicazione della sentenza sulle bacheche sindacali, con condanna della soccombente al pagamento delle spese del doppio grado.
CORTE DI CASSAZIONE ordinanza 11 novembre 2025, n. 29738
Svolgimento del processo
1.Nell’ambito di un procedimento ex art. 28 St. lav., la Corte di Appello di Roma, con la pronuncia impugnata, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha così disposto: “dichiara antisindacale la proposta non trattabile di rinnovo semestrale del protocollo di relazioni sindacali scaduto il 31.12.2016 formulata da TELECOM ITALIA Spa all’O.S. Snater nell’incontro del 10.1.2017”; ha poi ordinato alla società di riaprire la trattativa per detto rinnovo nonché la pubblicazione della sentenza sulle bacheche sindacali, con condanna della soccombente al pagamento delle spese del doppio grado.
- La Corte territoriale ha preliminarmente ritenuto provato che: per anni le parti avevano sottoscritto un accordo teso a regolare, tra l’altro, la concessione e il godimento di permessi sindacali retribuiti diversi da quelli regolati dallo statuto dei lavoratori; si trattava di accordi di durata annuale, succedutisi nel tempo in virtù della previsione per cui “Le parti prevedono di effettuare un incontro entro” la data di scadenza, previsione contenuta anche all’art. 8 dell’ultimo accordo sottoscritto il 15.12.2015, con scadenza al 31.12.2016; le parti si erano incontrate il 10.1.2017 e in quella occasione la società aveva manifestato la propria volontà di ridurre la durata dell’accordo a sei mesi, dichiarando la proposta non trattabile e così chiudendo ad ogni interlocuzione; “la totale chiusura di Telecom” era dimostrata anche dalla mancata risposta alla nota del 13.1.2017, con la quale lo SNATER aveva chiesto di conoscere le ragioni della proposta di un rinnovo semestrale, rappresentando come la stessa non potesse essere accettata avendo necessità di pianificare l’attività della propria organizzazione.
La Corte, pur riconoscendo che l’art. 8 dell’accordo del 15 dicembre 2015 non sanciva “un obbligo alla conservazione delle previsioni in esso contenute”, ha ritenuto che “la previsione in esame, negli anni reiterata, non può essere limitatamente interpretata come mero impegno delle parti ad un ‘appuntamento’ fine a se stesso, bensì come un ‘incontro’ volto a valutare, nella reciproca libertà negoziale, i presupposti per un ulteriore rinnovo alle medesime condizioni ovvero a condizioni diverse o anche a prendere atto dell’impossibilità di raggiungere un nuovo accordo”.
Ha, quindi, valutato “la condotta tenuta da TELECOM ITALIA Spa nel corso dell’incontro del 10 gennaio 2017”, giudicando che “la presentazione di una proposta insindacabilmente definita come ‘non trattabile’ si pone in contrasto con i princìpi di correttezza e buona fede, che pure devono connotare le trattative contrattuali, così come contrario a detti princìpi risulta il rifiuto di fornire chiarimenti al sindacato che li aveva richiesti”.
- Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la soccombente società con un unico articolato motivo; ha resistito l’organizzazione sindacale intimata con controricorso.
Entrambe le parti hanno comunicato memorie.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
Motivi della decisione
1.Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione della controricorrente di inammissibilità ex art. 77 c.p.c. del ricorso avversario per difetto della procura notarile che ha conferito il potere di rappresentanza al dott. A.A., il quale, a sua volta, ha dato mandato ai legali della società.
Premesso che il potere rappresentativo, con la relativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento della procura, per consolidata giurisprudenza può essere attribuito soltanto a chi sia investito della rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio (tra molte, v. Cass. n. 4652 del 1996; Cass. n. 13550 del 2003; Cass. n. 11097 del 2004; Cass. n. 11285 del 2005), la procura contenuta nell’atto del 7 settembre 2018, rep. 10147, racc. 4770, specificamente indicata nell’epigrafe del ricorso per cassazione a fondamento del potere di rappresentanza sostanziale conferito dalla società al dott. A.A., a fronte della eccezione della controricorrente, è stata depositata, unitamente alla memoria, prima dell’adunanza in camera di consiglio, in modo da consentire la valutazione della sussistenza e dei limiti del potere rappresentativo e, in particolare, della facoltà di proporre ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 24893 del 2021).
- Con l’unico motivo di gravame la società, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., denuncia: “violazione o falsa applicazione degli artt. 39 Cost., 1337, 1362, 1363 e 1366 c.c. e 8 dell’Accordo del 15 dicembre 2015”; si critica diffusamente la sentenza impugnata per avere ritenuto l’antisindacalità del comportamento denunciato nonostante l’assenza, nel nostro ordinamento, di un obbligo del datore di lavoro a trattare con i sindacati; obbligo neanche desumibile dalla previsione contenuta nell’art. 8 dell’accordo sindacale del 2015, che stabiliva solamente “un generico impegno delle Parti ad incontrarsi in vista della scadenza dell’Accordo”; incontro peraltro avvenuto, con la presentazione di una proposta aziendale di semestralizzazione, che non poteva essere sanzionata con l’ordine di cui all’art. 28 st. lav. sol perché definita “non trattabile”.
- Il Collegio reputa che il ricorso non possa trovare accoglimento.
3.1. Non sussiste, nell’attuale sistema normativo delle attività sindacali, un obbligo a carico del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali e rientra nell’autonomia negoziale da riconoscere alla parte datoriale la possibilità di sottoscrivere nuovi contratti con sindacati anche diversi da quelle che hanno trattato e sottoscritto il precedente, così come non vige il principio della necessaria parità di trattamento tra le varie sigle sindacali, per cui il datore di lavoro non ha quindi l’obbligo assoluto neppure di aprire le trattative per la stipula di contratti collettivi con tutte le organizzazioni (per tutte v. Cass. n. 14511 del 2013).
Può tuttavia configurarsi l’ipotesi di condotta antisindacale prevista dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori quando risulti un uso distorto da parte del datore medesimo della sua libertà negoziale, produttivo di un’apprezzabile lesione della libertà sindacale dall’organizzazione esclusa (cfr. in tal senso Cass. n. 1504 del 1992; Cass. n. 6166 del 1998; Cass. n. 212 del 2008).
3.2. Nella specie la Corte territoriale non ha negato siffatto generale principio secondo cui, nel nostro ordinamento, non è riconosciuto un obbligo di fonte legale, a carico del datore di lavoro, di negoziare e stipulare contratti con le organizzazioni sindacali.
Un tale obbligo può però nascere da una fonte convenzionale, cioè da un accordo con cui le parti collettive si vincolano a trattare.
Tale obbligo la Corte territoriale ha rinvenuto nell’art. 8 dell’accordo del 15.12.2015, che, sebbene la stessa Corte riconosca come esso “non sancisca un obbligo alla conservazione delle previsioni in esso contenute”, tuttavia imponeva alle parti di trattare secondo buona fede, al fine di “valutare, nella reciproca libertà negoziale, i presupposti per un ulteriore rinnovo alle medesime condizioni ovvero a condizioni diverse o anche a prendere atto dell’impossibilità di raggiungere un nuovo accordo”.
L’accertamento di tale contenuto della volontà negoziale, espresso in un accordo di livello aziendale, per giurisprudenza costante, si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006; da ultimo, conf. Cass. n. 22318 del 2023 e Cass. n. 18214 del 2024), che, nella specie, ha plausibilmente offerto la propria interpretazione, mentre le censure di parte ricorrente, nella sostanza, si risolvono nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000).
Ciò posto, poiché tradizionalmente la condotta sanzionata dall’art. 28 St. lav. è costruita come “fattispecie strutturalmente aperta”, integrata da ogni condotta idonea a ledere il bene tutelato, la valutazione del comportamento concretamente tenuto dalla società al tavolo della trattativa, così come delle condotte correlate, in termini di violazione dei principi di correttezza e buona fede e di idoneità a ledere le prerogative della controparte sindacale involge apprezzamenti di merito e rende le relative doglianze di parte ricorrente inammissibili innanzi a questa Corte di legittimità.
- Pertanto, il ricorso deve essere respinto, con spese regolate secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Nota a Cass. (ord.) 11 novembre 2025, n. 29738