Lavoro stagionale e deroghe ai limiti di durata del contratto a termine

In tema di lavoro a tempo determinato per attività stagionali:

  • è consentita la successione dei contratti, anche in deroga al divieto di superamento del limite massimo di durata cumulativa dei contratti a termine previsto dalla normativa generale vigente (pari a 36 mesi ex art. 19, co. 2, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81, oggi 24 mesi dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 87/2018, meglio noto come c.d. Decreto dignità);
  • ai fini della legittimità della deroga al regime ordinario, le attività stagionali devono consistere in attività che siano “intrinsecamente connesse con l’alternarsi delle stagioni, e non meramente in attività che presentino delle punte di maggiore intensità in determinati periodi dell’anno”;
  • in tal senso, il datore di lavoro è tenuto a provare il carattere stagionale dell’attività sulla base dei due fondamentali “criteri” di individuazione fissati dalla “legge” (D.Lgs. n. 81/2015; D.P.R. n. 1525/1963) e dalla “contrattazione collettiva di settore”, ossia: 1. l’estensione temporale dell’attività nel suo complesso; 2. le caratteristiche della prestazione richiesta al singolo lavoratore.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22021 del 31.7.2025, in relazione alla “successione di contratti a termine” per un periodo eccedente il limite di 36 mesi (ex art. 19, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015 ratione temporis applicabile) per un lavoratore che aveva svolto l’attività di cuoco presso un ristorante sito in una località balneare aperto per 5 mesi nel periodo estivo (maggio-settembre) nonché, nel restante periodo dell’anno, durante i giorni festivi, prefestivi e nei fine settimana.

Il lavoratore aveva agito giudizialmente al fine di ottenere la conversione del rapporto a tempo indeterminato. La Corte d’Appello, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto l’impugnazione, ritenendo adeguatamente dimostrato il carattere stagionale dell’attività e l’assenza di elementi – offerti dal lavoratore – a sostegno della natura non stagionale della stessa.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore, confermando la correttezza del procedimento logico-giuridico della Corte territoriale, sulla base delle seguenti considerazioni:

  • per la generalità dei contratti a termine, la durata dei rapporti intercorsi tra le parti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, non può superare, ex art. 19, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015, i 36 mesi (oggi 24 mesi);
  • le attività stagionali – rientranti tra le eccezioni alla disciplina generale – devono consistere in “attività che siano intrinsecamente connesse con l’alternarsi delle stagioni, e non meramente in attività che presentino delle punte di maggiore intensità in determinati periodi dell’anno”;
  • d’altro canto, secondo la giurisprudenza (Cass. ord. 23. 09.2024, n. 25393), in materia di contratti a termine per attività stagionali, pur non essendo necessaria l’indicazione di una “causale” specifica (ex art. 19, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015), è comunque richiesto che “il contratto indichi in modo chiaro e specifico la tipologia di attività stagionale e le mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, in modo da consentire un effettivo controllo giudiziale sulla sussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione della deroga”;
  • nel caso di specie, secondo la Corte territoriale, il datore ha adeguatamente “assolto all’onere di dimostrare” che “l’esercizio dell’attività della datrice rispondesse ai due fondamentali criteri di individuazione del lavoro stagionale fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva, il primo dei quali risiede nell’estensione temporale dell’attività nel suo complesso ed il secondo nelle caratteristiche della prestazione richiesta al singolo lavoratore”;
  • in particolare, entrambi i suddetti criteri (estensione temporale dell’attività nel suo complesso / caratteristiche della prestazione) erano stati rispettivamente comprovati da parte del datore di lavoro, con l’invio delle comunicazioni alle Amministrazioni Locali (Sindaco del Comune e SUAP) relative ai limitati periodi di apertura, chiusura e sospensione stagionali dell’esercizio di ristorazione, nonché con la deduzione che il lavoratore aveva svolto, in seno all’organizzazione aziendale della società datrice di lavoro, l’attività di cuoco, espressamente inserita tra quelle a “vocazione stagionale”, nell’ambito della classificazione dei lavoratori di cui al CCNL dei Pubblici Esercizi;
  • a fronte di tali elementi – che la Corte territoriale ha ritenuto di oggettiva e specifica valenza – sarebbe stato onere del lavoratore ricorrente articolare in primo grado una “specifica prova, finalizzata a superare i dati formali offerti dalla convenuta”, onde dimostrare che di fatto “l’esercizio di ristorazione, cui il ricorrente era stato periodicamente adibito, fosse, in realtà, operativo in tutte le stagioni”, circostanza probatoria che, nel caso di specie, non è stata fornita.

Sentenza:

CORTE DI CASSAZIONE  31 luglio 2025, n. 22021

Svolgimento del processo

Con sentenza del 23 giugno 2021, la Corte d’Appello di Milano ha respinto l’impugnazione proposta da A.A. nei confronti della PESCEAZZURRO Spa, avverso la decisione del Tribunale di Pesaro che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere, con ogni conseguenza anche sul piano risarcitorio, la conversione a tempo indeterminato della successione di contratti a termine intercorsi, nei periodi specificati e per un tempo complessivamente eccedente i 36 mesi, con la PESCEAZZURRO, per lo svolgimento dell’attività di cuoco presso il ristorante sito in F, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì, da maggio a settembre, ed altresì aperto nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi durante gli altri mesi dell’anno.

La Corte, nel condividere l’iter argomentativo del giudice di primo grado, ha ritenuto adeguatamente dimostrato il carattere stagionale dell’attività svolta e l’assenza di elementi – offerti da parte del lavoratore -a sostegno della natura non stagionale della stessa.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso F. B., affidandolo a sei motivi.

Resiste, con controricorso assistito da memoria, la PESCEAZZURRO Spa

Motivi della decisione

1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 19 D.Lgs. n. 81/2015, dell’art. 1, all. A, n. 48 L. n. 1525/62 e art.23 D.Lgs. n.79/2011) allegandosi l’erronea valutazione da parte della Corte circa il superamento, in ordine ai contratti a termine intercorsi fra le parti, del limite di 36 mesi legislativamente previsto.

  1. Con il secondo motivo si allega, sotto i profili dell’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 19, comma 2 e 21 comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, dell’art. 1, all. A, n. 48 L. n. 1525/62, nonché dell’art. 2555 cod. civ. avendo la Corte omesso, su un punto decisivo della controversia, di verificare, a monte, se l’attività svolta dalla datrice, oltre che stagionale, fosse turistica.

3 Con il terzo motivo si denunzia, sempre ex art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 19 comma 2 e 21 comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 nonché 1 all. A n. 48 D.P.R. n. 1525/1963 assumendo l’erroneo riferimento della Corte al “notorio” aumento dell’offerta turistica nelle località balneari nei fine settimana e nella stagione estiva.

4.Con il quarto motivo si allega la violazione dell’art. 360 n. 1, co. 3 e 4 nonché degli artt. 115, 116, 132 n. 4 e 2702, 2727 e 2729 cod. civ. per avere la Corte recepito, senza alcuna valutazione critica, i documenti inviati dal datore di lavoro agli Enti e nel trarre da essi un riconoscimento del datore di lavoro quale esercente un’attività stagionale.

5.Con il quinto motivo si denunzia, ancora sotto i profili di cui ai nn. 3 e 4 del comma 1, dell’art. 360 c. p.c., la violazione degli artt. 115, 116, 132 cod. proc. civ., 19 e 21 D.Lgs. n. 81/2015 e 2697 cod. civ., l’erronea conclusione del mancato assolvimento da parte del ricorrente all’onere probatorio sul medesimo gravante.

6.Con il sesto motivo si deduce, in termini condizionati, sotto i profili di cui all’art. 360, co. 1, nn. 4 e 5, la violazione degli artt. 112, 115, 132, 19 e 21 D: Lgs. n. 81/2015, la omessa pronuncia quanto all’eccezione che la regione non avesse mai proceduto a riconoscere un sistema turistico del quale facesse parte la società datrice.

7.Tutti i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico – sistematiche, non possono trovare accoglimento.

7.1. Va preliminarmente rilevato come sia inammissibile in sede di legittimità la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sul punto, Cass. n. 3397 del 2024).

7.2. Relativamente alla denunziata violazione dell’art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020), la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.

7.3. In particolare, poi, con riguardo alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., va rilevato che una questione di violazione e falsa applicazione di tali norme non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).

Nel caso di specie, del tutto inconferente deve reputarsi il richiamo alle disposizioni considerati, atteso che parte ricorrente lamenta esclusivamente una erronea interpretazione delle prove offerte, delle quali, tuttavia, suggerisce un diverso apprezzamento, meramente contrapponendo alla motivazione della Corte la propria diversa interpretazione, senza apportare elementi che possano indurre a reputare la prima implausibile.

7.4. Giova rilevare, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 112, che, nel giudizio di legittimità, deve essere tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne abbia data il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell’art. 112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, poiché l’interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (fra le altre, Cass. 7.7.2006 n. 15603; Cass. 18.5.2012 n. 7932; Cass. 21.12.2017 n. 30684).

7.5. In particolare, poi, con riguardo alla allegata omessa pronuncia, occorre evidenziare che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni prospettazione od allegazione, risultando sufficiente che egli esponga in misura concisa gli elementi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata o con l’ “iter” argomentativo seguito;

ne consegue che il vizio di omessa pronuncia, configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere ne comporti il rigetto (fra le tante, Cass. n. 24953 del 2020; Cass. n. 2830 del 2021).

Deve, poi, rammentarsi che il vizio di motivazione di cui al’art. 132 comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 111 Cost. può ipotizzarsi esclusivamente là dove la decisione riveli una obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade essenzialmente qualora non sussista alcuna disamina logico – giuridica da cui si evinca il percorso argomentativo seguito (ex plurimis, Cass. n. 3819 del 2020).

  1. Orbene, va premesso, in termini generali, quanto alla deroga, rispetto alle disposizioni normative in tema di contratti a termine succedutesi fino al D.Lgs. n. 81 del 2015, che ai fini della legittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro, le ‘attività stagionali’, le quali rientrano tra le eccezioni alla disciplina generale del contratto a tempo determinato, devono consistere in attività che siano intrinsecamente connesse con l’alternarsi delle stagioni, e non meramente in attività che presentino delle ‘punte’ di maggiore intensità in determinati periodi dell’anno.

D’altro canto, come affermato anche di recente da questa Corte (Cfr., sul punto, Cass. n. 25393 del2024) in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per attività stagionali, pur non essendo necessaria l’indicazione di una causale specifica (ex art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015), è comunque richiesto che il contratto indichi in modo chiaro e specifico la tipologia di attività stagionale e le mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, in modo da consentire un effettivo controllo giudiziale sulla sussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione della deroga.

Nella specie, parte ricorrente denunzia aver la Corte sostanzialmente ritenuto la sussistenza di una attività stagionale – legittimante la deroga ai limiti per i contratti a termine – sulla base del “notorio” e, cioè, della stagionalità della attività di ristorazione svolta sulla base del carattere balneare della zona considerata, addossando, il relativo onere della prova contraria sul ricorrente.

In realtà, la sentenza, sia pur succintamente, espone in modo diretto quali prove e argomentazioni del datore di lavoro siano state considerate sufficienti a dimostrare la stagionalità nell’affermare in primo luogo che nel costituirsi in primo grado, la Società resistente aveva fornito sufficienti elementi a sostegno dell’assunto che essa operasse come azienda esercente attività stagionale entro i limiti temporali previsti dall’art. unico, n. 48, del D.P.R. n. 1525/1963, come sostituito dall’art. 1 D.P.R. n.378/1995 e, quindi, che osservasse ‘…nell’anno solare un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi ovvero a centoventi giorni non continuativi…’ – e che tale fosse stata riconosciuta dalle Amministrazioni Locali (il riferimento contenuto in motivazione è alle comunicazioni dei limitati periodi di apertura, chiusura e sospensione stagionali dell’esercizio, trasmesse al Sindaco del Comune di F e al SUAP).

Proprio, quindi, le comunicazioni alle Amministrazioni Locali (Sindaco, SUAP) sui periodi di apertura/chiusura/sospensione sono state considerate “sufficienti elementi” per supportare la tesi della stagionalità secondo i criteri del D.P.R. 1525/1963. Ha aggiunto, poi, la Corte essere incontestato che il ricorrente avesse svolto, in seno all’organizzazione aziendale della società controricorrente l’attività di cuoco, espressamente inserita tra quelle a ‘vocazione stagionale, nell’ambito della classificazione dei lavoratori di cui alla parte speciale integrativa del CCNL di settore dedicata ai Pubblici Esercizi.

Sulla base di tali elementi ha ritenuto la Corte adeguatamente assolto l’onere di dimostrare che l’esercizio dell’attività della datrice rispondesse ai due fondamentali criteri di individuazione del lavoro stagionale fissati dalla legge e dalla Contrattazione Collettiva, il primo dei quali risiede nell’estensione temporale dell’attività nel suo complesso ed il secondo nelle caratteristiche della prestazione richiesta al singolo lavoratore.

Soltanto ad ulteriormente corroborare tali assunti la Corte ha fatto riferimento all’attinenza delle prestazioni svolte a quelle strettamente connessa all’offerta del servizio di ristorazione, in relazione alle notevoli variazioni del flusso di visitatori della località balneare (F) in cui ha sede l’esercizio, notoriamente in aumento nella stagione estiva e nei periodi festivi, ovvero nei fine settimana.

La Corte afferma che il datore di lavoro ha “assolto all’onere di dimostrare” la stagionalità, individuando due criteri: l’estensione temporale dell’attività (cioè i periodi di apertura/inattività, presumibilmente desunti dalle comunicazioni agli enti e, se prodotte, dai registri corrispettivi) e le caratteristiche della prestazione (connesse al servizio di ristorazione in località balneare). Il riferimento al “notoriamente in aumento nella stagione estiva e nei periodi festivi” indica che la Corte ha utilizzato la notorietà di questo fatto come elemento a supporto della propria decisione, integrando, ma non necessariamente sostituendo, le prove documentali.

Soltanto a fronte di tali elementi, ritenuti dalla Corte di oggettiva e specifica valenza, sarebbe stato, secondo la stessa, onere del ricorrente articolare in primo grado, non i capitoli di prova testimoniale indicati in ricorso, considerati, del tutto, generici, bensì specifica prova, finalizzata a superare i dati formali offerti dalla convenuta, onde dimostrare che di fatto l’esercizio di ristorazione, cui il ricorrente era stato periodicamente adibito, fosse, in realtà, operativo in tutte le stagioni.

Tale valutazione, di fatto, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità.

9.Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che parte ricorrente, nel propugnare una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, oblitera quanto statuito dal Supremo Collegio in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn. 3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 3446 del 2021).

9.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese di lite, che liquida in Euro 4500,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1–bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Nota a Cass. (ord.) 31 luglio 2025, n. 22021