Ai sensi dell’art. 26, co. 7-bis, D.Lgs. n. 151/2015, “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo […]”.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza 27 gennaio 2026 (R.G. n. 2186/2025), ha individuato nella richiamata disposizione il parametro normativo di riferimento, oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali, aderendo alla tesi secondo cui “la deroga in peius al termine di quindici giorni di assenza del dipendente ai fini dell’integrazione dell’ipotesi di cd. dimissioni per fatti concludenti – pur consentita alla contrattazione collettiva – deve essere espressamente e specificamente prevista per poter operare”; in applicazione di tale principio, il giudice ha ricondotto la fattispecie concreta nell’alveo della disciplina legale in relazione al ricorso proposto da un lavoratore, dapprima allontanato oralmente dal posto di lavoro, con invito a non farvi più rientro, e poi licenziato per assenza ingiustificata.
Più nello specifico, il Giudice del Lavoro ha precisato che:
- il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore assente, solo laddove siano decorsi i 15 giorni previsti dalla legge ovvero il minor termine previsto dal CCNL a tale specifico fine;
- non può ritenersi ammissibile un’applicazione analogica dei termini previsti dalle clausole disciplinari. Queste ultime, infatti, individuano il limite di tollerabilità dell’assenza ingiustificata ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio del datore di lavoro, sino alla possibile irrogazione della sanzione espulsiva. Diversa è, invece, la funzione della predetta disciplina di cui all’art. 26, che mira ad attribuire valore negoziale a una situazione di fatto, equiparandola alle dimissioni – le quali, per regola generale, richiedono una specifica forma telematica a pena di inefficacia. Ne deriva che si tratta di istituti eterogenei, sorretti da presupposti e finalità non sovrapponibili;
- militano, infine, contro l’interpretazione analogica anche esigenze di certezza del diritto: l’equiparazione di un mero comportamento di fatto a un atto negoziale impone che i presupposti cui si ricollegano effetti giuridici così rilevanti siano definiti in modo chiaro e inequivoco.
Nota a Trib. Brescia 27 gennaio 2026 (R.G. n. 2186/2025)